IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli da 212 a 218, relativi alla scuola di specializzazione in "Anatomia ed istologia patologica", sono abrogati e sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:
Scuola di specializzazione in anatomia ed istologia patologica
Art. 212. - La scuola ha sede presso l'istituto di anatomia ed istologia patologica.
Alla scuola di specializzazione sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.
La durata del corso di specializzazione e' di tre anni.
Il numero complessivo degli iscritti ai tre anni di corso non dovra' essere superiore a trenta.
L'ammissione alla scuola avverra' per titoli; qualora il numero degli aspiranti idonei per titoli superi quello prescritto, l'ammissione alla scuola avverra' in seguito a concorso per esami.
La frequenza e' obbligatoria.
Art. 213. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:
1° Anno:
Tecnica delle autopsie;
Diagnostica anatomo-patologica macroscopica;
Anatomia patologica sistematica (1° corso);
Tecnica istologica ed istochimica (1° corso).
2° Anno:
Anatomia patologica sistematica (2° corso);
Tecnica istologica ed istochimica (2° corso);
Diagnostica istopatologica (1° corso);
Elementi di microscopia elettronica.
3° Anno:
Diagnostica istopatologica (2° corso);
Diagnostica ematologica;
Tecnica e diagnostica citologica;
Legislazione sanitaria tanatologica.
Art. 214. - Il direttore della scuola puo' integrare i corsi con altre materie complementari, seminari, cicli di conferenze.
E' fatta riserva per l'eventuale adeguamento a quanto stabilito dagli europei organismi in tema di scuole di specializzazione.
Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1