IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 257 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facolta' di medicina e chirurgia e' aggiunta la scuola di specializzazione in audiologia.
Dopo l'art. 289, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in audiologia.
Scuola di specializzazione in audiologia
Art. 290. - La scuola ha sede presso la cattedra di audiologia dell'Universita' di Firenze. La durata del corso e' fissata in tre anni.
Il numero degli iscritti alla scuola, complessivo per i tre anni, e' fissato ad un massimo di dodici (quattro per anno).
Art. 291. - Le materie di insegnamento sono:
1° Anno:
Nozioni di fisica acustica;
Anatomia dell'orecchio, delle vie e dei centri acustici e vestibolari;
Fisiologia dell'orecchio, delle vie e dei centri acustici e vestibolari;
Nozioni di psichiatria.
2° Anno:
Tecniche audiometriche;
Nozioni di neurologia;
Nozioni di vestibologia.
3° Anno:
Patologia dell'udito;
Terapia medica, chirurgica e protesica della sordita';
La sordita' sotto il profilo sociale;
La rieducazione dell'ipoacusico.
Art. 292. - Per accedere al 2° ed al 3° anno e' obbligatorio il superamento di tutti gli esami, rispettivamente del 1° e 2° anno. Gli esami possono essere sostenuti solamente in due sessioni annuali; una estiva ed una autunnale.
Art. 293. - Il direttore della scuola e dei corsi e' il titolare della cattedra di audiologia dell'Universita' di Firenze. Gli insegnanti sono proposti dal direttore della scuola e scelti tra i professori ufficiali della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Firenze, tra i liberi docenti in audiologia ed in altre materie o tra cultori delle materie di insegnamento.
Il diploma di specialista in audiologia viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinico o sperimentale.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1