IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della costituzione;
Vista l'istanza tendente ad ottenere la costituzione dell'ordine regionale dei giornalisti della Calabria, presentata da giornalisti residenti nella predetta circoscrizione territoriale;
Visti gli articoli 73 cpv. della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e 2 del decreto del presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115;
Sentiti i pareri espressi al riguardo dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti e dal consiglio interregionale della Campania e della Calabria;
Sentiti il Consiglio dei Ministri e il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;
Decreta:
E' istituito l'ordine dei giornalisti per la regione calabra con sede del consiglio dell'ordine in Catanzaro.
La circoscrizione territoriale di cui al n. 9 dell'art. 1 del decreto presidenziale 4 febbraio 1965, n. 115, e' modificata nel senso che la predetta circoscrizione, con sede del consiglio in Napoli, comprende solamente la Campania.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1