IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
L'ultimo comma dell'art. 226 relativo alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Il numero degli iscritti e' stabilito in un massimo di 40 per il primo anno di corso".
Nello stesso articolo e' aggiunto il seguente nuovo comma:
"E' ammessa l'abbreviazione di corso di un anno (con ammissione al secondo anno) per:
a) i titolari del diploma di specializzazione in igiene, igiene pubblica, igiene generale e speciale, igiene e sanita' pubblica, igiene ed epidemiologia, igiene e tecnica ospedaliera, igiene, tecnica e direzione ospedaliera, igiene scolastica, igiene e medicina scolastica;
b) i liberi docenti di igiene.
E' prevista, a domanda dell'interessato e non oltre il termine del secondo anno di corso, la possibilita' di passaggio da un indirizzo all'altro. L'accoglimento della relativa domanda ha luogo a giudizio insindacabile della facolta', sentito il direttore della scuola, e sempre che nell'indirizzo prescelto vi siano, per il corrispondente anno in corso, posti disponibili".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1