Sono approvati e resi esecutivi la convenzione e l'atto aggiuntivo annessi, stipulati in Ancona rispettivamente in data 1 agosto 1973 e 31 agosto 1974, per il finanziamento di sei posti di assistente ordinario presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Ancona.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Sono istituiti, ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, sei posti di assistente ordinario attribuiti alle seguenti cattedre: clinica chirurgica generale e terapia chirurgica due posti; clinica medica generale e terapia medica un posto; patologia speciale medica e metodologia clinica un posto; clinica delle malattie nervose e mentali un posto e psichiatria un posto; in aggiunta a quelli gia' assegnati alla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Ancona.
Art. 3
#Comma 1
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente articolo saranno senz'altro soppressi con la conseguente cessazione dal servizio dei rispettivi titolari, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.
Art. 4
#Comma 1
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione e dal relativo atto aggiuntivo verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale saranno nominati i titolari dei posti ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.