IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 14 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia, sono aggiunti i seguenti:
Neuroradiologia;
Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio;
Fisiopatologia respiratoria;
Tecnica diagnostica istopatologica;
Chimica e microscopia clinica;
Neuropsichiatria infantile;
Chirurgia dell'apparato digerente (in luogo di chirurgia digestiva);
Chirurgia vascolare;
Fisiopatologia del dolore (in luogo di analgesia);
Biofisica;
Semeiotica neurologica;
Immunologia clinica;
Medicina dello sport.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1