DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 720/1974 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Modena.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Modena.

Numero 720 Anno 1974 GU 27.01.1975 Codice 074U0720

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 139 - all'elenco degli insegnamenti del terzo anno di corso della scuola di specializzazione in oncologia e' aggiunto quello di "Radiologia (diagnostica e terapia dei tumori)".
Dopo l'art. 212, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia della mano.
Scuola di specializzazione in chirurgia della mano
Art. 213. - La scuola di specializzazione in chirurgia della mano ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica e conferisce il diploma di specialista in chirurgia della mano.
Art. 214. - Il corso ha la durata di tre anni. Possono essere ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
Art. 215. - Il numero di posti disponibili e' di cinque per ogni anno.
Art. 216. - La frequenza e' obbligatoria nell'istituto sede della scuola per un periodo di nove mesi per ogni anno accademico.
Per nessun motivo sono ammesse abbreviazioni della durata degli studi.
Art. 217. - Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono:

1° Anno:
Clinica ortopedica dell'arto superiore (biennale 1° anno);
Traumatologia dell'arto superiore (biennale 1° anno);
Chirurgia plastica ricostruttiva (biennale 1° anno);
Anatomia funzionale della mano;
Anatomia chirurgica dell'arto superiore;
Anatomia e istologia patologica;
Radiodiagnostica dell'arto superiore e nozioni di radioterapia;
Anestesiologia e rianimazione.

2° Anno:
Clinica ortopedica dell'arto superiore (biennale 2° anno);
Traumatologia dell'arto superiore (biennale 2° anno);
Chirurgia plastica ricostruttiva (biennale 2° anno);
Tecniche di chirurgia tendinea;
Tecniche di chirurgia osteo-articolare;
Chirurgia vascolare dell'arto superiore.

3° Anno:
Semeiotica e clinica neurologica dell'arto superiore;
Elettrodiagnostica ed elettromiografia;
Microchirurgia dei nervi periferici;
Fisiochinesiterapia;
Clinica dermatologica;
Nozioni di medicina legale;
Nozioni di psicologia;
Protesi sostitutive nelle amputazioni dell'arto superiore.

Art. 218. - L'allievo del primo anno, per essere ammesso al secondo, deve aver superato tutti gli esami del primo anno.
L'allievo del secondo anno, per essere ammesso al terzo, deve aver superato i tre esami biennali e tutti gli altri esami del secondo anno.
Per l'ammissione all'esame di diploma il candidato deve presentare una dissertazione scritta su un argomento della specialita'.
Art. 219. - I fondi a disposizione della scuola sono rappresentati dagli introiti delle tasse di iscrizione e di laboratorio, dalle sovvenzioni di enti o di privati, di cui principalmente la clinica ortopedica e traumatologica.