All'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel primo comma il n. 3) e' sostituito con il seguente:
"3) nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione, per i versamenti previsti dall'art. 3, primo comma, numeri 3) e 6);".
Allo stesso art. 8, primo comma, dopo il numero 3) e' aggiunto il seguente:
"3-bis) nel termine di due mesi dalla chiusura del periodo d'imposta per i versamenti previsti dall'articolo 3, primo comma, n. 4;".
Al medesimo art. 8 e' aggiunto il seguente comma:
"Le ritenute operate dall'Amministrazione postale ai sensi del secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono versate in tesoreria secondo modalita' da stabilire con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Le disposizioni del primo e secondo comma dell'articolo precedente si applicano per i versamenti delle ritenute relative ai redditi maturati nei periodi di imposta chiusi successivamente al 30 novembre 1974.
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.