DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Norme correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti.

Numero 691 Anno 1974 GU 28.12.1974 Codice 074U0691

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-12-23;691

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Il primo, secondo, terzo e quarto comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono sostituiti dai seguenti:
"Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta degli albi, registri ed elenchi di cui alla lettera g) dell'art. 6, devono comunicare all'anagrafe tributaria i nominativi dei soggetti iscritti in ciascun albo, registro od elenco alla data del 31 marzo 1975, indicando, relativamente a ciascun iscritto, gli elementi di cui al primo comma dell'art. 4 risultanti dalla iscrizione.
Gli uffici che, a norma dell'art. 146 del codice della navigazione e dell'art. 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, sono preposti alla tenuta delle matricole e dei registri di iscrizione delle navi e dei galleggianti e l'ufficio che, a norma dell'art. 753 del predetto codice della navigazione, e' preposto alla tenuta del registro aeronautico nazionale devono comunicare all'anagrafe tributaria l'elenco delle navi e degli aeromobili che risultano iscritti alla data del 31 marzo 1975, indicando, per ciascun titolare di diritti reali sulle navi o sugli aeromobili stessi, gli elementi di cui al primo comma dell'art. 4 risultanti dalle iscrizioni.
Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono essere eseguite entro il 30 giugno 1975 nella forma e con le modalita' stabilite con decreto del Ministro per le finanze.
La prima comunicazione di cui all'ultimo comma dell'art. 7 sara' eseguita entro il 30 giugno 1976 relativamente agli atti emessi ed alle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni intervenute dal 1 aprile al 31 dicembre 1975".


Art. 2

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.