Sono approvate e rese esecutive le annesse convenzioni stipulate in Milano il 15 aprile 1971, per il finanziamento, rispettivamente, di un posto di assistente ordinario presso le cattedre di "Auxologia" e di "Pedagogia" della facolta' di magistero dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Sono istituiti, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, due posti di assistente ordinario in aggiunta a quelli gia' assegnati alla facolta' di magistero dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Art. 3
#Comma 1
I contributi annui a carico del Centro auxologico italiano di Piancavallo vengono determinati rispettivamente in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento di ciascun posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante ai titolari dei posti stessi.
Art. 4
#Comma 1
Qualora le convenzioni non siano rinnovate alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in esse previsti, i posti di cui al precedente art. 2 saranno senz'altro soppressi e i titolari cesseranno immediatamente dal servizio.