DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 382/1972 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma.

Numero 382 Anno 1972 GU 08.08.1972 Codice 072U0382

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 142, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facolta' di medicina e chirurgia, e' modificato nel senso che la "Scuola in malattie veneree e della pelle" e la "Scuola in medicina generale" mutano rispettivamente la denominazione in quelle di "Scuola in clinica dermosifilopatica" e in "Scuola di medicina interna":
Gli articoli 161, 162 e 163, relativi alla "Scuola di specializzazione in medicina generale" che muta la denominazione in quello di "Scuola di specializzazione in medicina interna", sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in medicina interna
Art. 161. - La scuola ha la durata di 5 anni.
Le materie di insegnamento sono:
1° Anno:
Malattie infettive, disreattive e del sangue;
Istituzioni di terapia;
Anatomia ed istologia patologica (biennale);
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

2° Anno:
Malattie dell'apparato cardiovascolare;
Microbiologia e sierologia;
Chimica clinica;
Anatomia ed istologia patologica (biennale);
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

3° Anno:
Malattie dell'apparato digerente;
Malattie renali;
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

4° Anno:
Malattie dell'apparato respiratorio:
Malattie del sistema nervoso;
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

5° Anno:
Malattie del ricambio;
Malattie delle ghiandole endocrine;
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

Gli insegnamenti fondamentali saranno integrati, a giudizio del consiglio della scuola, da almeno tre insegnamenti scelti fra i seguenti, che possono essere stabiliti di anno in anno.
Insegnamenti complementari:

Parassitologia medica;
Genetica medica;
Semeiotica dermatologica;
Radiologia;
Semeiotica oculistica;
Semeiotica ginecologica.

Art. 162. - Il numero complessivo degli specializzandi da ammettere alla scuola e' fissato in sessanta.
Art. 163. - Gli iscritti alla scuola debbono sostenere l'esame annuale di profitto e l'esame finale di diploma.
Non puo' essere iscritto all'anno successivo chi non abbia superato gli esami delle materie del corso precedente.
Art. 173. - L'ordinamento della "Scuola di specializzazione in radiologia" e' integrato con il seguente comma:
"Gli specializzati in radiologia diagnostica che intendono conseguire il diploma in radiologia, potranno essere ammessi al 3° o 4° anno del corso di radiologia in base alla valutazione dei titoli e a giudizio della direzione della scuola".
Gli articoli da 181 a 184, relativi alla "Scuola di specializzazione in malattie veneree e della pelle" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica", sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica
Art. 181. - La scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica ha la durata di tre anni.
Sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.
Il numero degli iscritti alla scuola e' limitato, per ogni anno accademico, a dieci allievi.
Gli aspiranti alla scuola di specializzazione saranno previamente sottoposti ad un esame di ammissione e saranno valutati i titoli preferenziali che i candidati stessi eventualmente abbiano presentato.
Art. 182. - Le materie di insegnamento sono:

1° Anno:
Anatomia e istologia normale della cute;
Fisiologia della cute e degli annessi cutanei;
Anatomia e fisiologia dell'apparato genitale;
Microbiologia e parassitologia applicata;
Tecnica di laboratorio con particolare riferimento alla sierologia applicata;
Semeiotica dermatologica e venereologica.

2° Anno:
Patologia delle malattie cutanee;
Patologia delle infezioni sessuali;
Anatomia e istologia patologica della cute;
Anatomia patologica delle malattie veneree e sessuali;
Angiologia;
Sessuologia.

3° Anno:
Clinica delle malattie cutanee;
Clinica delle infezioni sessuali;
Farmacologia e terapia medicamentosa;
Fisioterapia dermatologica;
Cosmetologia;
Chirurgia plastica riparatrice;
Igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione.

Art. 183. - Il corso di lezioni dovra' essere impartito mediante almeno cinquanta lezioni annuali comprensive delle varie materie e la frequenza giornaliera degli iscritti dovra' essere non inferiore alle quattro ore effettive per tutta la durata dell'anno accademico. Gli specializzandi avranno pertanto obbligo di internato nelle corsie, negli ambulatori e nei laboratori.
Art. 184. - Gli esami di profitto verranno dati in tre gruppi ed in tre sessioni distinte; ogni gruppo comprende le materie proprie di ciascun anno di studio.
L'esame di diploma consistera' nella esposizione e discussione di un argomento della disciplina su un tema dato al candidato 24 ore prima della prova.