IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1388, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 30, relativo al corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico), e' modificato nel senso che l'insegnamento complementare di "Chimica bromatologica" muta denominazione in quello di "Chimica degli alimenti".
Art. 34: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti quelli di:
Fisiologia comparata;
Geochimica;
Geologia regionale;
Micropaleontologia;
Sedimentologia.
Art. 36: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti quelli di:
Biofisica;
Etologia;
Conservazione della natura e delle sue risorse.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1