DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 350/1972 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia.

Numero 350 Anno 1972 GU 03.08.1972 Codice 072U0350

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 70, 71, 72 e 73, relativi all'ordinamento degli studi per il conseguimento della laurea in medicina veterinaria, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

FACOLTA' DI MEDICINA VETERINARIA

Art. 70. - La facolta' di medicina veterinaria conferisce la laurea in medicina veterinaria. Titolo di ammissione e' quello previsto dalle leggi in vigore.
Il corso di laurea in medicina veterinaria si effettua mediante un ciclo di studi della durata di cinque anni, diviso in un periodo propedeutico ed in un periodo dedicato all'insegnamento veterinario specifico.
I cinque anni di studio comportano l'insegnamento teorico e pratico, con esercitazioni e seminari, in non meno di quattromilacinquecento ore relative alle materie di base, alle materie veterinarie specifiche ed alle materie complementari elencate nel successivo articolo.



Numero
Minimo
di ore
Art. 71. - Insegnamenti fondamentali:

Fisica |120





Chimica I




100






Chimica II




100






Zoologia




120






Botanica




90






Metodi matematici applicati alle scienze biologiche (biomatematica)




30






Anatomia veterinaria sistematica e comparata I




100






Anatomia veterinaria sistematica e comparata II




100






Anatomia topografica veterinaria




60






Teratologia




60






Istologia generale e speciale (anatomia microscopica)




80






Embriologia




40






Fisiologia generale e speciale veterinaria I e fisica biologica




100






Fisiologia generale e speciale veterinaria II e fisica iologica




100






Biochimica




100






Zootecnia I: igiene, aspetti esteriori degli animali, etnologia




100






Zootecnia II: genetica e allevamento




70






Alimentazione e nutrizione animale




130






Economia rurale e agronomia




30






Farmacologia e farmacodinamica veterinaria




60






Farmacia e terapeutica generale veterinaria




50






Tossicologia veterinaria




40






Anatomia patologica veterinaria generale e speciale I




75






Anatomia patologica veterinaria generale e speciale II




75






Autopsie




50






Propedeutica I: semeiologia medica veterinaria, e metodologia clinica




60






Propedeutica II: semeiologia chirurgica veterinaria e metodologia clinica




60






Patologia generale veterinaria




50






Microbiologia generale veterinaria (batteriologia, virologia, immunologia)




40






Patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici I




80






Patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici II




80






Parassitologia veterinaria compresa micologia, protozoologia, entomologia, elmintologia




60






Malattie parassitarie degli animali domestici




40






Polizia sanitaria




30






Medicina legale veterinaria, legislazione veterinaria e deontologia




30






Patologia medica degli animali domestici (ruminanti, equidi, carnivori, suini, pollame, conigli, ecc.)




150






Ostetricia veterinaria




80






Patologia della riproduzione e fecondazione artificiale




70






Patologia chirurgica veterinaria e podologia




80






Medicina operatoria veterinaria




70






Ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale (carni, latte, pesci, uova, ecc.) I




80






Ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale (carni, latte, pesci, uova, ecc.) II




70






Lavori pratici nei macelli




50






Clinica medica veterinaria




275






Clinica chirurgica veterinaria




275






Clinica ostetrica e ginecologica veterinaria




275






Patologia aviare




275





Le 210 ore che restano per raggiungere il numero previsto di quattromilacinquecento ore saranno ripartite fra tre insegnamenti complementari scelti dallo studente nel seguente elenco:

Insegnamenti complementari:

Anestesiologia;
Approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale;
Alimentazione e nutrizione animale;
Avicoltura e coniglicoltura;
Bachicoltura e apicoltura;
Diagnostica di laboratorio;
Ecologia;
Ematologia clinica comparata;
Endocrinologia degli animali domestici;
Etnografia;
Fisioclimatologia;
Fisiopatologia comparata;
Idrobiologia e pescicoltura;
Igiene del latte;
Igiene e controllo dei prodotti della pesca;
Istituzioni di matematica;
Istologia patologica;
Ittiopatologia;
Lingua straniera;
Oftalmologia comparata;
Patologia tropicale;
Storia della medicina veterinaria;
Tecnica conserviera;
Tecnica mangimistica;
Tecnologia avicola;
Virologia;
Patologia bovina.

Le discipline di cui alla tabella XXXIII allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 987 del 23 ottobre 1969, che negli elenchi di cui sopra sono indicate con appellativo generale, sono insegnate limitatamente al loro contenuto di specifico interesse veterinario zootecnico.
Art. 72. - La facolta' nell'ambito della propria autonomia didattica stabilira' annualmente i piani di studio per le materie comprese nell'insegnamento di base (fondamentali), per quelle comprese nei gruppi dell'insegnamento veterinario specifico (fondamentali) e per gli insegnamenti complementari; stabilira' altresi' il numero delle ore da attribuire per lo svolgimento dei relativi corsi e le modalita' degli esami per singole materie o per gruppi.
Gli insegnamenti del gruppo zootecnia 1) e 2), di ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale, di clinica medica e di clinica chirurgica debbono essere completati da un tirocinio pratico complessivo e continuato di almeno sei mesi presso gli istituti della facolta' di medicina veterinaria, presso gli istituti zooprofilattici, presso gli istituti zootecnici del Ministero dell'agricoltura e foreste o delle amministrazioni provinciali, presso macelli riconosciuti dalle facolta' di medicina veterinaria. Il tirocinio deve essere iniziato dopo la chiusura dei corsi di insegnamento del 5° anno e compiuto prima che i giovani si presentino a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale.
Il periodo semestrale di tirocinio pratico e' utilizzabile ai fini del raggiungimento del numero delle ore richieste per gli insegnamenti clinici.
Il consiglio di facolta', in ragione delle esigenze didattiche relative alla propedeuticita' di alcune materie dello stesso anno di corso, puo' autorizzare lo svolgimento di corsi intensivi con esami finali durante l'anno accademico.
Per decisione della facolta' piu' materie possono essere raggruppate ai fini degli esami da superare da parte dello studente in un'unica prova. Il titolare dell'insegnamento puo' istituire colloqui su parti prefissate della materia.
Agli effetti degli esami sono da considerare materie propedeutiche:
a) le materie di base teoriche e pratiche, l'istologia generale e speciale, la embriologia rispetto all'anatomia veterinaria sistematica e comparata;
b) le materie di cui al precedente punto e la biochimica rispetto alla fisiologia generale e speciale veterinaria;
c) le materie dei punti a) e b) e la patologia generale rispetto all'anatomia patologica generale e speciale degli animali domestici; quest'ultima e' propedeutica rispetto a tutte le cliniche ed all'ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale e alla patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici;
d) la propedeutica 1) semeiologia medica e metodologia clinica veterinaria e la patologia medica veterinaria rispetto alla clinica medica veterinaria;
e) la propedeutica 2) semeiologia chirurgica e metodologia clinica veterinaria, la patologia chirurgica veterinaria, la podologia rispetto alla clinica chirurgica veterinaria;
f) l'ostetricia veterinaria e la patologia della riproduzione e fecondazione artificiale rispetto alla clinica ostetrica e ginecologica veterinaria;
g) la microbiologia generale rispetto alla patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami nelle singole materie fondamentali o comprese nei gruppi di materie fondamentali dell'insegnamento specifico veterinario e di altre tre materie da lui scelte fra gli insegnamenti complementari.
L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, svolta dal candidato in materia compresa nell'ordinamento degli studi della facolta' e nella esposizione orale e discussione di almeno due fra tre argomenti, scelti da lui stesso in materie diverse fra loro e diverse da quella della dissertazione.
Art. 73. - Norma transitoria.
Gli studenti in corso di laurea all'atto dell'entrata in vigore delle suddette modifiche di statuto possono optare per il corso di laurea in quattro o cinque anni; all'uopo debbono presentare regolare domanda per integrare gli esami secondo quanto stabilira' caso per caso il consiglio di facolta'.