DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 354/1972 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma.

Numero 354 Anno 1972 GU 03.08.1972 Codice 072U0354

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 52: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti:
Storia delle dottrine teologiche;
Storia delle istituzioni religiose;
Storia delle religioni.
Art. 53: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti:
Storia delle dottrine teologiche;
Storia delle istituzioni religiose;
Storia delle religioni.
Art. 54: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:
Storia delle dottrine teologiche;
Storia delle istituzioni religiose;
Storia delle religioni.
Art. 69: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica sono aggiunti i seguenti:
Didattica della matematica;
Linguistica matematica;
Sistemi per l'elaborazione dell'informazione;
Teoria degli automi;
Ricerca operativa;
Teoria dei sistemi.
Art. 113: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti i seguenti:
Analisi chimica farmaceutica strumentale;
Biofarmaceutica;
Chemioterapia;
Farmacocinetica;
Legislazione ed amministrazione farmaceutica: farmacia ospedaliera;
Storia della farmacia;
Tecnologie chimico-farmaceutiche;
Tossicologia.
Gli articoli 115 e 116, relativi alle norme per gli esami di laurea in farmacia, sono abrogati e sostituiti dal seguente con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Art. 115. - L'esame di laurea in farmacia si sostiene in una seduta unica alla fine del 4° anno e comprende:
a) discussione orale su di una dissertazione scritta presentata dal candidato, dietro ricerche preferibilmente sperimentali, in una delle discipline della facolta' nella quale abbia superato l'esame e sopra un argomento attinente agli scopi e agli intendimenti della laurea;
b) discussione orale su uno di due argomenti scelti dal candidato in diverse materie d'insegnamento della facolta', escluso quello della dissertazione;
c) discussione orale sulla pratica farmaceutica, l'arte del ricettare la Farmacopea italiana, la legislazione farmaceutica.
Sull'insieme di queste prove viene dato un voto unico.