IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 73: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di:
Storia dell'Europa orientale;
Archeologia medioevale;
Antichita' celtiche;
Antichita' delle Province romane.
Art. 74: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia e' aggiunto quello di "Storia della logica".
Art. 89: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia e' aggiunto quello di "Edilizia scolastica".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1