IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889;
Considerata la opportunita' di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio delle opere universitarie;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per la grazia e giustizia e per il tesoro;
Decreta:
L'Avvocatura dello Stato e' autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, delle opere universitarie, costituite ai sensi dell'art. 189 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, presso le Universita' degli studi e gli Istituti di istruzione universitaria statali.
Testo vigente
Art. 1
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