DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze.

Numero 138 Anno 1977 GU 23.04.1977 Codice 077U0138

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Firenze e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 275, terzo comma, e' modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia e' stabilito in 20 per ogni anno di corso.
L'art. 278, secondo comma, e' modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni e' stabilito in 8 per anno di corso.
L'art. 285, lettera e), e' modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in chirurgia e' stabilito in 8 per ogni anno di corso per un totale di 40 iscritti.
L'art. 297, lettera d), e' modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in terapia fisica e riabilitazione e' stabilito in 15 per ogni anno di corso per un totale di 45 iscritti.
L'art. 307, lettera a), secondo comma, e' modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in nefrologia medica e' stabilito in 10 per ogni anno di corso.