IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 951, con il quale unitamente ad altre modifiche, e' stata riordinata la scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica annessa alla facolta' di medicina e chirurgia;
Veduta la nota n. 6401 datata 28 giugno 1976, con la quale il rettore dell'Universita' di Parma ha fatto presente che nel suddetto decreto e' stato riportato l'insegnamento di biologia analitica al primo anno di corso, anziche' quello di biochimica analitica;
Riconosciuta la necessita' di rettificare il citato decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 951, relativamente all'insegnamento di biochimica analitica nella scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 277, concernente l'elenco degli insegnamenti nei tre anni di corso della scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica, e' rettificato nel senso che l'insegnamento di biologia analitica del primo anno di corso muta la denominazione in quello di biochimica analitica.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1