Il Ministro per l'interno e' autorizzato a richiamare in servizio temporaneo, per la durata di un anno, a decorrere dal 1° aprile 1977 un contingente complessivo di tremila sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; qualora perdurino le esigenze di cui in premessa, ha facolta' di prorogare di un ulteriore anno il richiamo del predetto contingente.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il tempo, i modi e la durata dei richiami saranno stabiliti dal Ministro per l'interno; ciascun richiamo non potra' avere durata superiore ad un anno dalla data di inizio del richiamo stesso, salva la facolta' di proroga di cui all'art. 1.
Art. 3
#Comma 1
All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede a carico dello stanziamento del cap. 2510 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1977.