Le disposizioni sulla composizione e sul funzionamento della commissione per le funicolari aeree e terrestri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 1541, modificato ed integrato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1967, n. 1350, sono abrogate e sostituite con quelle di cui agli articoli seguenti.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
La commissione per le funicolari aeree e terrestri e' composta come segue:
1) Presidente:
un professore universitario, emerito od ordinario, di macchine o materia affine.
2) Vice-presidente:
un dirigente generale del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
3) Membri:
a) nove rappresentanti del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, scelti fra i dirigenti o i funzionari tecnici degli uffici centrali e periferici, particolarmente esperti in materia di trasporti a fune;
b) un rappresentante tecnico del Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendio;
c) un rappresentante tecnico del Ministero dei lavori pubblici;
d) un rappresentante tecnico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
e) un rappresentante del Ministero della difesa - Scuola militare alpina di Aosta, esperto in materia di valanghe;
f) un rappresentante tecnico della provincia autonoma di Trento - ispettorato generale dei trasporti;
g) un rappresentante tecnico della provincia autonoma di Bolzano - ispettorato generale dei trasporti;
h) un rappresentante tecnico della regione Friuli-Venezia Giulia;
i) un rappresentante tecnico dell'Ente nazionale prevenzione infortuni (ENPI), esperto in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
l) sei docenti universitari scelti fra quelli delle seguenti materie o di materie ad esse affini: scienza delle costruzioni, costruzioni stradali e ferroviarie; tecnica ed economia dei trasporti; meccanica applicata alle macchine, costruzione di macchine; tecnologia, chimica applicata, metallurgia; elettrotecnica, impianti elettrici, misure elettriche;
m) quattro esperti nelle discipline tecnico-scientifiche o giuridico-amministrative interessanti il settore dei trasporti a fune.
4) Segreteria:
quattro funzionari della carriera direttiva tecnica del Ministero del trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - dei quali uno, con funzioni di capo della segreteria, e' membro a tutti gli effetti della commissione.
Art. 3
#Comma 1
Quando, agli effetti dell'art. 1, primo comma, della legge 23 giugno 1927, n. 1110, e successive modificazioni una regione a statuto ordinario intenda avvalersi dell'attivita' consultiva della commissione per le funicolari aeree e terrestri ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, alle adunanze della commissione stessa partecipa, a tutti gli effetti, un rappresentante della regione suddetta.
In maniera analoga si procede quando una regione a statuto speciale, non rappresentata permanentemente in seno alla commissione per le funicolari aeree e terrestri, richieda il parere della commissione stessa su questioni comunque attinenti all'istituzione, alla trasformazione ed all'esercizio di servizi di trasporto a fune di propria competenza.
Art. 4
#Comma 1
Quando vengano sottoposte all'esame della commissione per le funicolari aeree e terrestri questioni di carattere generale, ovvero attinenti alla formulazione od alla interpretazione della normativa tecnica sulla sicurezza dei servizi di trasporto a fune, su invito del presidente, possono intervenire alle adunanze della commissione, ed alle riunioni dei comitati di cui al successivo art. 6, esperti designati dalla Federazione nazionale imprese trasporti (FENIT), dall'Associazione nazionale industria meccanica ed affini (ANIMA), dall'Associazione siderurgica (ASSIDER) e dall'Associazione nazionale fra i direttori d'esercizio di impianti a fune (ANIDIEF).
Art. 5
#Comma 1
Per il migliore espletamento dei propri compiti, la commissione per le funicolari aeree e terrestri ha facolta' di avvalersi della collaborazione di altri funzionari del Ministero dei trasporti e di altri Ministeri, di assistenti dei professori membri della commissione stessa, di liberi docenti, di professionisti o comunque di operatori del settore, anche affidando ad essi determinati incarichi.
Su invito del presidente, le persone indicate al precedente comma possono assistere ai lavori della commissione e dei comitati di cui al successivo art. 6.
Art. 6
#Comma 1
La commissione per le funicolari aeree e terrestri, su proposta del presidente, ha facolta' di costituire nel suo seno comitati di studio composti da membri della commissione stessa ed anche dalle persone indicate ai precedenti articoli 4 e 5, per la trattazione di particolari questioni.
Il parere dei comitati di cui al precedente comma non puo' sostituire quello della commissione, quando quest'ultimo sia previsto da disposizioni legislative o regolamentari.
Art. 7
#Comma 1
Il Ministro per i trasporti provvede, con propri decreti, alla nomina dei componenti la commissione per le funicolari aeree e terrestri e puo' dettarne, altresi', le modalita' di funzionamento.
Indipendentemente dalla composizione indicata al precedente art. 2, il Ministro per i trasporti, con proprio decreto, puo' nominare membri onorari della commissione coloro che ne abbiano fatto parte ininterrottamente per oltre un venticinquennio.
I membri onorari possono partecipare a tutti gli effetti alle adunanze della commissione, ma non hanno titolo ai gettoni di presenza o ad analoghe indennita' eventualmente previste dalle vigenti disposizioni per altre categorie di membri della commissione stessa.