IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 6, con la quale e' stato istituito il comune di Lamezia Terme, risultante dalla riunione dei comuni di Nicastro, Sambiase e Sant'Eufemia Lamezia;
Vista la proposta dei capi della corte di appello di Catanzaro riguardante la soppressione della sede distaccata della pretura di Lamezia Terme in Sambiase;
Ritenuto che detta sede non ha piu' ragion d'essere in relazione al nuovo assetto territoriale amministrativo e che pertanto puo' essere soppressa senza danno per le popolazioni interessate e senza alcun detrimento per le esigenze del servizio giudiziario;
Tenuto conto altresi' del beneficio economico derivante all'erario dalla soppressione in quanto cessa la erogazione del contributo annuo dovuto dallo Stato per le sedi distaccate di pretura;
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 30 maggio 1974;
Visto l'art. 41 del vigente ordinamento giudiziario;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
La sede distaccata della pretura di Lamezia Terme esistente in Sambiase e' soppressa.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1