IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto della libera Universita' degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito ii parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto della libera Universita' di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 16 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:
Ordinamento giudiziario;
Teoria generale del processo;
Diritto penale commerciale;
Storia del diritto canonico;
Diritto sanmarinese;
Diritto processuale amministrativo.
Art. 32 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:
Filologia anatolica;
Filologia celtica;
Filologia italica;
Indologia;
Antichita' greche;
Antichita' romane;
Letterature moderne comparate;
Teoria e tecnica delle comunicazioni di massa;
Storia e critica d'arte.
Art. 33 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:
Docimologia;
Filosofia della politica.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1