IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 307 e 308, relativi alla scuola di perfezionamento in filologia moderna, sono abrogati e sostituiti dal seguente articolo:
Art. 307. - Il consiglio direttivo della scuola, formate da tutti i docenti dell'istituto di filologia moderna, stabilisce ogni anno il programma dei corsi e dei seminari che, nell'ambito delle materie attinenti alla filosofia moderna, saranno tenuti da docenti dell'Istituto o a cio' espressamente invitati. I corsi avranno durata annuale o semestrale e potranno essere integrati da cicli piu' brevi.
Gli iscritti dovranno ottenere alla fine di ogni anno un attestato di frequenza e di partecipazione attiva ai seminari; tale attestato non sara' concesso a chi risultera' assente a piu' di un quarto delle sedute.
Per il conseguimento del diploma sono richiesti due attestati annuali di frequenza e partecipazione e la presentazione e discussione di un lavoro scientifico originale.
L'art. 347, relativo alla scuola di perfezionamento in storia dell'arte medioevale e moderna, e' abrogato e sostituito dal seguente:
"E' titolo necessario per l'ammissione alla scuola di perfezionamento la laurea in lettere o in filosofia o in lingue e letterature moderne straniere d'indirizzo europeo, o in architettura o in sociologia o in scienze sociali. Possono essere ammessi anche i laureati in materie letterarie o in pedagogia presso i magisteri.
L'ammissione alla scuola si consegue in base al risultato positivo di un colloquio sostenuto dinanzi ad una commissione di professori designati dal comitato direttivo della scuola e volto ad accertare la preparazione in storia dell'arte degli aspiranti e le loro attitudini alla ricerca".
Art. 348 - all'elenco degli insegnamenti della scuola di perfezionamento in storia dell'arte medioevale e moderna sono inclusi quelli di:
Storia dell'arte contemporanea;
Legislazione e amministrazione del patrimonio artistico.
Nello stesso articolo il penultimo comma viene abrogato e sostituito dal seguente:
"Tre di tali materie, a scelta degli allievi, sono oggetto di esami biennali; tutte le altre sono oggetto di esami annuali".
L'art. 349, relativo alla scuola di perfezionamento in storia dell'arte medioevale e moderna, viene abrogato e sostituito dal seguente:
"Direttore della scuola di perfezionamento e' il direttore dell'istituto di storia dell'arte medioevale e moderna della facolta' di lettere, coadiuvato da un comitato direttivo del quale fanno parte: a) i titolari di ruolo delle cattedre di storia dell'arte medioevale e moderna della facolta'; b) i professori fuori ruolo di storia dell'arte medioevale e moderna della facolta'; c) il titolare di ruolo della cattedra di archeologia e storia dell'arte antica della facolta'; d) professori aggregati di discipline storico-artistiche della facolta'".
L'art. 351, relativo alla scuola di perfezionamento in storia dell'arte medioevale e moderna, viene abrogato e sostituito dal seguente:
"Per conseguire il diploma di perfezionamento, gli allievi dovranno presentare una dissertazione scritta, frutto di studi e di ricerche personali in una qualsiasi delle materie di insegnamento, eccettuate quelle per le quali esistono nell'Universita' di Napoli scuole di perfezionamento specifiche".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1