L'art. 28 dello statuto dell'Accademia navale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 28 - Corsi per laureati e per diplomati. - I corsi per allievi ufficiali di complemento per laureati e per diplomati provvedono alla formazione di ufficiali di complemento dei vari corpi della Marina militare.
La durata dei corsi per allievi ufficiali di complemento laureati e quella dei corsi per allievi ufficiali di complemento diplomati e' stabilita dal capo di stato maggiore della Marina, in relazione alle esigenze di formazione dei suindicati allievi.
Al termine dei rispettivi corsi, gli allievi idonei sono nominati aspiranti guardiamarina di complemento nei corpi di appartenenza e con tale grado compiono un tirocinio pratico di quattro mesi a bordo o a terra.
Al termine del tirocinio pratico i comandi assegnano agli aspiranti dipendenti un punto di attitudine professionale per determinare l'idoneita' al grado di ufficiale.
Il giudizio definitivo e' pronunciato dal consiglio di disciplina dell'Accademia navale presieduto dall'ammiraglio comandante.
Gli aspiranti non idonei alla nomina a guardiamarina, sono rinviati nel Corpo equipaggi militari marittimi, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in merito.
Le materie e i programmi di insegnamento sono stabiliti dallo stato maggiore della Marina".
L'art. 29 dello statuto dell'Accademia navale, di cui al precedente primo comma, e' abrogato.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1