L'esercizio delle funzioni amministrative statali di cui all'art. 3, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, e' delegato, per il rispettivo territorio, alle regioni a statuto ordinario, che esercitano tali funzioni in conformita' delle direttive emanate dall'organo statale competente, al quale compete anche di accertare che le funzioni delegate conseguano i fini di interesse generale cui sono preordinate.
In caso di inattivita' degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, nonostante preventiva diffida, qualora le attivita' relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, puo' disporre i necessari atti sostitutivi.
Il regolamento dei rapporti finanziari di cui all'art. 17 lettera b) della legge 16 maggio 1970, n. 281, e' stato effettuato contestualmente al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.