DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Delega alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza.

Numero 315 Anno 1972 GU 13.07.1972 Codice 072U0315

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-05;315

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 10:44:24

Art. 1

#

Comma 1

L'esercizio delle funzioni amministrative statali di cui all'art. 3, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, e' delegato, per il rispettivo territorio, alle regioni a statuto ordinario, che esercitano tali funzioni in conformita' delle direttive emanate dall'organo statale competente, al quale compete anche di accertare che le funzioni delegate conseguano i fini di interesse generale cui sono preordinate.
In caso di inattivita' degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, nonostante preventiva diffida, qualora le attivita' relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, puo' disporre i necessari atti sostitutivi.
Il regolamento dei rapporti finanziari di cui all'art. 17 lettera b) della legge 16 maggio 1970, n. 281, e' stato effettuato contestualmente al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9.


Art. 2

#

Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.