DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Semplificazioni procedurali in materia di contabilizzazione delle entrate dello Stato.

Numero 239 Anno 1972 GU 22.06.1972 Codice 072U0239

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-03-31;239

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Le ragionerie centrali, regionali e provinciali dello Stato, cui rispettivamente sono demandate per legge le funzioni di riscontro amministrativo-contabile sui conti giudiziali resi dagli agenti contabili, esercitano anche il riscontro sui conti amministrativi che debbono essere resi da coloro che sono incaricati di accertare, riscuotere e versare entrate di qualsiasi natura di competenza dello Stato.
I tesorieri debbono trasmettere mensilmente alla Direzione generale del tesoro il conto dei versamenti delle entrate effettuati nelle loro casse.


Art. 2

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Comma 1

Alle scadenze che saranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro coloro che sono incaricati dell'accertamento, della riscossione e del versamento di entrate di qualsiasi natura di competenza dello Stato debbono comunicare gli accertamenti e le riscossioni alle amministrazioni dalle quali dipendono, nonche' alle ragionerie di cui all'art. 1, mentre i tesorieri debbono comunicare alle medesime ragionerie i versamenti eseguiti dagli agenti della riscossione e dai debitori diretti.