IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista;
Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;
Decreta:
Sono approvate, nell'unito testo, sottoscritto dal Ministro per la grazia e giustizia, le modifiche al regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1