IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita', anzi detta;
Riconosciuta l'opportunita' di apportare la rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 1030, relativo all'inclusione e soppressione di insegnamenti complementari nei corsi di laurea della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 64, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica, e' rettificato nel senso che, per l'indirizzo applicativo, l'insegnamento complementare di complementi di algebra del 2° gruppo sostituisce l'insegnamento complementare di teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici (2° gruppo) che e' soppresso.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1