Con decorrenza dal 1° luglio 1976 al personale non insegnante della scuola materna, primaria, secondaria ed artistica e delle istituzioni educative dello Stato e' corrisposta una somma di L. 11.000 mensili, da assoggettare alle sole ritenute erariali, elevata a L. 23.000 mensili dal 1° luglio 1977, in attuazione degli accordi citati nelle premesse.
La somma di cui al presente articolo si corrisponde in quanto competa lo stipendio ed e' ridotta, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo. E' corrisposta ad un solo titolo nei casi di consentito cumulo di impieghi.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Alla copertura della maggiore spesa derivante dalla applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 18 dicembre 1976, n. 856.