Art. 2. - Le suddette convenzioni stipulate in data 9 dicembre 1970, 24 aprile 1971, 17 maggio 1972 e 23 febbraio 1973 (concernenti la modifica degli articoli 3 e 5 della convenzione stipulata in data 29 febbraio 1968) sono approvate e rese esecutive.
L'art. 3 e' modificato nel senso che i posti di professore di ruolo sono portati da 5 a 6 e, inoltre, potranno essere conferiti 19 incarichi di insegnamento elevabili sino a 25 in caso di vacanza di posti di ruolo di professore.
Testo vigente
Art. 1
#Art. 2
Comma 1