IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 569, 570, 571, 572, 573, relativi alla scuola di specializzazione in gastroenterologia, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente (I scuola)
Art. 569. - La scuola svolge un corso di specializzazione in malattie dell'apparato digerente.
Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero massimo di venti allievi. L'ammissione avviene in base ad un esame preliminare.
Art. 570. - Il corso ha la durata di tre anni ed un quarto anno deve essere dedicato al tirocinio pratico gastroenterologico.
Il corso ha luogo nell'istituto di clinica delle malattie tropicali e infettive dell'Universita'.
Art. 571. - Gli iscritti debbono:
a) seguire per i primi tre anni gli insegnamenti della scuola;
b) prestare servizio continuativo nelle corsie e nei laboratori della clinica;
c) svolgere l'anno di tirocinio pratico gastroenterologico nella clinica o in reparti ospedalieri.
Alla fine del corso gli iscritti che abbiano superato tutti gli esami debbono sostenere la discussione su una tesi scritta per conseguire il diploma di specializzazione.
Art. 572. - Il corso comprende i seguenti insegnamenti, con esami da sostenere alla fine di ciascuno di essi:
1) Anatomia normale e patologica;
2) Fisiologia normale e patologica;
3) Chimica clinica;
4) Semeiotica fisica e strumentale (biennale);
5) Semeiotica radiologica;
6) Malattie del tubo digerente;
7) Malattie del fegato e del pancreas;
8) Clinica medica (triennale).
Insegnamenti complementari con corsi semestrali, saranno aggiunti in numero non superiore a sei per la totalita' del corso.
Art. 573. - L'ordine degli studi (distribuzione degli insegnamenti negli anni di corso), l'ordine e le modalita' degli esami sono stabiliti nel manifesto annuale.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1