IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 245, relativo alle norme generali per le scuole di specializzazione annesse alla facolta' di medicina e chirurgia, e' abrogato e sostituito dal seguente:
Art. 245. - L'insegnamento e' impartito mediante corsi e gruppi di lezione. Il corso comprende non meno di 25 o di 50 lezioni. Esso puo' essere istituito nelle scuole in cui se ne ravvisi l'opportunita' in rapporto ad esigenze didattiche.
Puo' comprendere una materia solo o un gruppo di materie affini comprese nello statuto di scuole anche diverse.
Viene proposto dalla facolta' su indicazione dei direttori delle scuole interessate e approvato dal rettore, entro il mese di giugno.
Il conferimento dell'incarico del gruppo di lezioni viene proposto dal consiglio di facolta' su indicazione del direttore della scuola e approvato dal rettore entro il mese di giugno.
E' consentito il cumulo degli incarichi di gruppi di lezioni.
L'art. 302, relativo alla "Scuola di specializzazione in cardiologia e reumatologia", che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare", e' abrogato e sostituito dai seguenti:
Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare
Art. 302. - Il numero degli iscritti e' di dieci per ogni anno di corso.
Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
Anatomia normale dell'apparato cardio-vascolare;
Fisiologia dell'apparato cardio-vascolare e respiratorio;
Fisiopatologia cardio-vascolare e respiratoria (1° corso);
Patologia cardio-vascolare (1° corso);
Semeiologia fisica (1° corso);
Semeiologia strumentale (1° corso).
2° Anno:
Fisiopatologia cardio-vascolare e respiratoria (2° corso);
Patologia cardio-vascolare (2° corso);
Semeiologia fisica (2° corso);
Semeiologia strumentale (2° corso);
Anatomia patologica dell'apparato cardio vascolare (1° corso);
Radiologia;
Farmacologia;
Clinica e terapia (1° corso).
3° Anno:
Anatomia patologica dell'apparato cardio-vascolare (2° corso);
Clinica e terapia (2° corso);
Chirurgia dell'apparato cardiovascolare;
Statistica ed epidemiologia.
Dopo l'art. 362, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della "Scuola di specializzazione in anatomia e istologia patologica".
Scuola di specializzazione in anatomia e istologia patologica
Art. 363. - La scuola ha la durata di tre anni e ha sede presso l'istituto di anatomia e istologia patologica. Il direttore della scuola e' il professore di ruolo della materia. Il numero degli iscritti e' limitato a cinque per ciascun anno di corso.
Art. 364. - Le materie di insegnamento sono:
1° Anno:
Tecnica delle autopsie;
Diagnostica anatomo-patologica macroscopica;
Anatomia patologica sistematica 1°;
Tecnica istologica ed istochimica 1°.
2° Anno:
Anatomia patologica sistematica 2°;
Tecnica istologica ed istochimica 2°;
Diagnostica istopatologica 1°;
Elementi di macroscopica elettronica.
3° Anno:
Diagnostica istopatologica 2°:
Diagnostica ematologica;
Tecnica e diagnostica citologica;
Legislazione sanitaria tanatologica.
Art. 365. - I corsi teorici e pratici sono integrati da internati ed esercitazioni. L'internato si intende continuativo per la durata dei corsi presso l'istituto di anatomia e istologia patologica.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1