IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 106, relativo alla "Scuola di perfezionamento in malattie del fegato e del ricambio" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente", e' abrogato e sostituito dal seguente:
Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente
Art. 106. - La scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente ha la durata di quattro anni di cui Lino di tirocinio pratico e ha sede presso la clinica medica generale e terapia medica, il cui professore di ruolo e' il direttore della scuola stessa.
Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.
Il numero dei posti e' fissato in dieci per anno di corso.
Gli insegnamenti impartiti sono:
1° Anno:
Anatomia patologica;
Fisiopatologia;
Chimica clinica;
Semeiotica fisica e strumentale (biennale);
Clinica medica (triennale).
2° Anno:
Semeiotica fisica e strumentale (biennale);
Semeiotica radiologica;
Patologia speciale delle malattie del tubo digerente;
Clinica medica (triennale).
3° Anno:
Patologia speciale delle malattie del fegato e del pancreas;
Clinica medica (triennale).
A queste materie fondamentali possono essere aggiunte materie complementari in numero non superiore a quattro per la totalita' del corso, secondo i particolari sviluppi di ricerca e di dottrina caratteristici della scuola.
4° Anno:
Internato: tirocinio pratico ed applicazione delle tecniche della specialita'.
Gli insegnamenti saranno integrati da esercitazioni pratiche.
L'esame di profitto si sosterra' alla fine dei singoli corsi: gli insegnamenti biennali e triennali importano un unico esame alla fine del corso.
Gli allievi del 1°, del 2° e del 3° anno, per essere ammessi rispettivamente al 2°, 3° e 4° anno devono avere ottenute tutte le firme di frequenza dei corsi e devono aver superato tutti i relativi esami.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1