IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Il quinto comma dell'art. 187, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia, e' modificato nel senso che il numero degli iscritti e' aumentato da trentacinque a cinquanta per l'intero corso.
Il quinto comma dell'art. 189, relativo alla scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia, e' modificato nel senso che il numero degli iscritti e' aumentato da quaranta a cinquanta per l'intero corso.
Il quarto comma dell'art. 198, relativo alla scuola di specializzazione in urologia, e' modificato nel senso che il numero degli iscritti e' aumentato da dieci a quindici per l'intero corso.
Art. 199 - all'elenco degli insegnamenti del 3° anno di corso della scuola di specializzazione in oncologia e' aggiunto quello di "Diagnostica e terapia dei tumori".
Il quarto comma dell'art. 228, relativo alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare, e abrogato e sostituito dal seguente:
"Non saranno consentite abbreviazioni di corso, fatta eccezione per quei candidati che abbiano frequentato gli insegnamenti del 1° anno di corso della scuola di specializzazione in medicina interna unitamente a due insegnamenti del primo anno della scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare.
Ai candidati in possesso di tali requisiti sara' concessa l'iscrizione al 2° anno di corso".
Il settimo comma dell'art. 229, relativo alla scuola di specializzazione in cardiochirurgia, e' abrogato e sostituito dal seguente:
"La scuola ha sede presso l'istituto di cardiochirurgia".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1