IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933.
numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 20, relativo al corso di laurea in scienze politiche, e' modificato nel senso che l'insegnamento di "Storia ed istituzioni dei Paesi afro-asiatici" viene soppresso dall'elenco degli insegnamenti obbligatori dell'indirizzo storico-politico e internazionale.
Nello stesso elenco viene incluso l'insegnamento di "Storia ed istituzioni dell'Africa mediterranea e del vicino Oriente".
Art. 21 - nell'elenco degli insegnamenti opzionali del corso di laurea in scienze politiche sono inclusi i seguenti insegnamenti:
Storia ed istituzioni dei Paesi afro-asiatici;
Storia ed istituzioni dell'Asia meridionale;
Economia e politica del turismo.
Nello stesso elenco viene soppresso l'insegnamento di "Storia ed istituzioni dell'Africa mediterranea e del vicino Oriente".
Dopo l'art. 26, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' aggiunto l'articolo 27 riguardante la creazione di istituti.
Art. 27. - Alla facolta' di scienze politiche e' aggiunto l'istituto di "Studi africani e orientali".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1