Al primo comma dell'art. 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' aggiunta la seguente frase:
"Il produttore deve ripartire in misura equa con gli artisti interpreti o esecutori interessati l'ammontare del compenso suddetto".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il secondo comma dell'art. 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonche' le relative modalita', sono determinate secondo le norme del regolamento".
Art. 3
#Comma 1
All'art. 79 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' aggiunto il seguente comma:
"I diritti previsti nel precedente comma si estendono alla televisione".
Art. 4
#Comma 1
L'art. 23 del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, e' sostituito dal seguente:
"La misura del compenso dovuto, ai sensi dell'art. 73 della legge, da chi utilizza a scopo di lucro il disco o altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci e' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, in adunanza generale.
Con la stessa procedura sono determinate le quote e le modalita' di ripartizione con gli artisti interpreti o esecutori del suddetto compenso.
Le norme di cui sopra sono applicabili in quanto non diversamente stabilito tra le parti".