IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
Vista la legge 26 febbraio 1963, n. 441, che reca modifiche alla predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate;
Sentito il Consiglio superiore di sanita';
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
E' approvato l'unito regolamento riguardante la modifica dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1