Le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della, Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, si applicano anche:
a) ai commissari del Governo nelle Regioni a statuto ordinario;
b) al personale addetto agli uffici dei commissari del Governo nelle Regioni a statuto ordinario, entro i limiti dei contingenti stabiliti, per ciascun ufficio, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;
c) ai funzionari di cui all'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, che siano membri effettivi delle commissioni di controllo sulle amministrazioni regionali.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il personale, di cui all'art. 1, lettere a) e b), non viene collocato fuori ruolo, ove conservi obblighi di servizio presso l'amministrazione di appartenenza.
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto ha effetto dal 31 marzo 1972 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.