IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con il quale sono stati istituiti, nel periodo dall'anno accademico 1966-67 al 1970-71, millecento nuovi posti di professore universitario di ruolo;
Vista la legge 12 marzo 1968, n. 442 - concernente la istituzione di una Universita' statale in Calabria - ed in particolare l'art. 16, il quale stabilisce, tra l'altro, che, per il primo funzionamento dei corsi di laurea di detta universita', alle singole facolta' sono da attribuire cinquanta posti di professore di ruolo secondo, l'allegata tabella A, da prelevarsi dal contingente previsto dal citato art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;
Considerato che, in sede di ripartizione tra le varie facolta' universitarie del millecento posti di professore di ruolo istituiti con l'art. 1 della citata legge 24 febbraio 1967, n. 62, non sono state integralmente rispettate le percentuali di riserva dei posti stessi stabilite nel medesimo art. 1 e nell'art. 16 della predetta legge 12 marzo 1968, n. 442;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1972, con il quale sono stati parzialmente rettificati alcuni provvedimenti concernenti, l'assegnazione dei posti di professore di ruolo anzidetti per il recupero del contingente dei posti da destinare alle esigenze cui si riferiscono le riserve stabilite dalle citate disposizioni legislative;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Ai sensi dell'art. 16 della legge 12 marzo 1968, n. 442, all'Universita' statale della Calabria sono assegnati cinquanta posti di professore di ruolo istituiti dall'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62. Tali posti, secondo la tabella A allegata alla stessa legge n. 442, sono cosi' ripartiti:
Numero
dei posti
Facolta' di lettere e filosofia............................. 12
Facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali.......... 12
Facolta' di ingegneria...................................... 15
Facolta' di scienze economiche e sociali.................... 11
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1