IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445, con la quale l'abitato di Gasponi, frazione del comune di Drapia fu incluso nell'elenco di quelli da trasferire in altra sede a cura e spese dello Stato;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Considerato che tale trasferimento non e' stato mai attuato e che, d'altra parte, non si sono verificati nel tempo, fenomeni franosi, tali da giustificare tuttora il provvedimento originario di spostamento dell'abitato;
Ritenuto che nell'abitato di che trattasi possono essere effettuate adeguate opere di consolidamento per ovviare ai fenomeni erosivi riscontrati;
Visto il parere conforme espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 572 del 20 aprile 1971;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Decreta:
L'abitato di Gasponi, frazione del comune di Drapia, e' cancellato dall'elenco degli abitati indicati nella tabella E) allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445, (trasferimento di abitati minacciati da frane).
L'abitato medesimo, a norma dell'art. 1, sub. 7 del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e' aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D), allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati).
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1