IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445, con la quale l'abitato di Olivadi, in provincia di Catanzaro, fu parzialmente incluso tra quelli da trasferire a cura e spese dello Stato;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Considerato che, per varie ragioni, tale trasferimento non e' stato mai attuato e che, d'altra parte, non si sono verificati nel tempo, fenomeni franosi da giustificare tuttora il provvedimento di parziale spostamento dell'abitato;
Ritenuto che nel caso in esame, in luogo del provvedimento di trasferimento, possono essere validamente effettuate adeguate opere di consolidamento dell'intero abitato;
Visto il parere conforme espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 571 del 20 aprile 1971;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Decreta:
L'abitato di Olivadi e' cancellato dall'elenco degli abitati indicati nella tabella E) allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (trasferimento di abitati minacciati da frane).
L'abitato medesimo, a norma dell'art. 1 sub 7 del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e' aggiunto nella sua totalita' ed a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D), allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati).
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1