IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Roma in data 30 gennaio 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale denominato istituto ortopedico pediatrico "Luigi Spolverini" di Ariccia, e' stato classificato ospedale specializzato regionale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformita' dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1964;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale denominato istituto ortopedico pediatrico "Luigi Spolverini", con sede in Ariccia (Roma), di cui alle premesse, e' dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, e' composto come, segue:
sei membri eletti dal consiglio provinciale di Roma;
un membro eletto dal consiglio comunale di Ariccia;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1964, registro 29 Interno, foglio n. 385.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1