DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Istituzione di licei artistici autonomi dal 1 ottobre 1968.

Numero 1350 Anno 1969 GU 05.08.1970 Codice 069U1350

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-02-12;1350

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

A decorrere dal 1 ottobre 1968 sono istituiti licei artistici autonomi nelle seguenti sedi: Benevento, Bergamo, Busto Arsizio, Catanzaro, Cuneo, Frosinone, Latina, Roma, Salerno, Taranto.


Art. 2

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Comma 1

Il numero dei corsi, i posti di ruolo del personale insegnante ed assistente, gli insegnamenti da conferire per incarico, i posti di ruolo del personale amministrativo delle carriere di concetto ed esecutiva e del personale ausiliario sono indicati, per ciascuno degli istituti di cui all'art. 1, nelle tabelle organiche A, B e C annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.


Art. 3

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Comma 1

I contributi annui a carico dello Stato per il funzionamento degli istituti di cui all'art. 1 sono stabiliti nella misura indicata nella tabella D annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.


Art. 4

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Comma 1

La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto gravera' sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.