La tariffa dei diritti annui spettanti alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma, per la quotazione ufficiale dei titoli presso la locale borsa valori, regolata secondo i decreti richiamati nelle premesse e precisamente dal decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 560 e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1962, n. 1230, subisce la seguente modificazione:
"A decorrere dal 1 gennaio 1970 i titoli ammessi per la prima volta alla quotazione ufficiale anche nel caso in cui trattasi di estensione beneficeranno di facilitazioni nei diritti di quotazione dovuti a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1230 del 30 giugno 1962 e precisamente:
dell'esenzione per il primo anno;
della riduzione del 50 per cento per il secondo anno.
Le predette facilitazioni non si applicano ai capitali di societa' da fusioni o da incorporazioni di societa' gia' quotate presso la borsa di Roma".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1