IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista l'istanza del presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto professionale di Stato per la industria e l'artigianato di Pescara intesa ad ottenere l'autorizzazione ad istituire, presso lo stesso istituto, una scuola per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico;
Visto il regolamento della scuola, il programma d'insegnamento, i relativi orari e le modalita' di esame;
Visto l'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Sulla proposta del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
L'Istituto professionale di Stato per l'industria e lo artigianato di Pescara e' autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ad istituire presso l'istituto stesso una scuola per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico, secondo il regolamento scolastico ed i programmi di insegnamento annessi al presente decreto.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1