Il corrispettivo dovuto all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per ogni titolo pagato di pensione, di assegno o di indennita' a favore di mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti per conto del Ministero dell'interno, e' determinato in L. 1.290 per l'anno finanziario 1976 e per il triennio successivo.
Il rimborso dell'importo complessivo deve avvenire entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni effettuate.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Per gli anni 1974 e 1975 il corrispettivo di cui al precedente articolo e' fissato rispettivamente in L. 1.090 e in L. 1.140.
Al rimborso del costo del servizio relativo al periodo 26 maggio 1974-31 dicembre 1975 si provvede entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 3
#Comma 1
L'onere, di cui ai precedenti articoli 1 e 2, grava sui capitoli 4288, 4289 e 4290 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.