IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Veduta la nota n. 46141 del 19 maggio 1976 del rettore dell'Universita' di Perugia;
Ritenuta l'opportunita' di rettificare il decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, n. 543, in quanto per nera omissione non e' stato scritto l'insegnamento di chimica dei prodotti usati in agricoltura (semestrale) nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 83, relativo al corso di laurea in scienze agrarie, e' rettificato nel senso che all'elenco degli insegnamenti complementari e' aggiunto quello di chimica dei prodotti usati in agricoltura (semestrale).
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1