IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto l'art. 87 della Costituzione;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Veduto il regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, e successive modificazioni;
Ritenuta l'opportunita' di apportare modifiche al citato regolamento, in conformita' delle direttive per lo snellimento delle procedure amministrative;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;
Decreta:
Gli articoli 50 e 71 del regio-decreto 4 giugno 1938, n. 1269, sono modificati come appresso:
Art. 50. - Per ciascun laureato o diplomato, oltre il diploma originale, steso sull'apposito modulo e da consegnare all'interessato, viene redatto altro esemplare originale del diploma, steso su carta di tipo e di formato differente, che deve essere anch'esso firmato dal rettore dell'Universita' o direttore dell'Istituto, dal preside della facolta' e dal direttore amministrativo. Esso e' conservato nel fascicolo personale del laureato o diplomato.
Nei casi di smarrimento o distruzione dei diplomi originali di laurea, le Universita' e gli Istituti di istruzione universitaria provvedono direttamente al rilascio dei duplicati dei diplomi, che sono la riproduzione esatta del diploma originale, cui si aggiungera' la dichiarazione, firmata dal rettore dell'Universita' o direttore dell'Istituto e dal direttore amministrativo e munita del timbro dell'Universita' o Istituto, che il titolo e' duplicato del diploma originale smarrito o distrutto.
A tal fine, l'interessato deve presentare al rettore o direttore dell'ateneo competente apposita domanda in carta legale corredata dei documenti comprovanti lo smarrimento o la distruzione del diploma.
Fuori dei casi di smarrimento o di distruzione del diploma, il rettore o direttore puo' consentire, per giustificati e comprovati motivi, il rilascio del duplicato in sostituzione del diploma a suo tempo rilasciato, che deve essere restituito alla segreteria universitaria e conservato, previo annullamento, nel fascicolo personale dell'interessato.
Art. 71. - Fermo restando quanto disposto con decreto ministeriale 6 maggio 1963, per il rilascio dei duplicati dei diplomi di abilitazione all'esercizio delle professioni, valgono le disposizioni del precedente articolo 50.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1