L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1973, n. 915, e' cosi' modificato:
"Per l'attuazione delle norme di cui al primo e al terzo comma dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, e' fissato un nuovo termine che scadra' tre anni dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
Resta fermo l'obbligo, di cui al secondo comma dell'art. 31 del succitato decreto n. 208, di rimuovere, anche prima della scadenza del termine predetto, gli impianti esistenti in centri abitati ove urgenti ed inderogabili motivi di sicurezza lo richiedano".
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1