DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 356/1974 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste.

Numero 356 Anno 1974 GU 20.08.1974 Codice 074U0356

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 24 - e' modificato nel senso che sono soppresse le parole "e di scienze politiche".

Art. 25 - il primo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:
"La durata del corso degli studi per la laurea in giurisprudenza e' di 4 anni.
I titoli d'ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge".
Nello stesso articolo l'insegnamento di "diritto coloniale" e' soppresso.

Art. 26 - e' modificato nel senso che nel primo comma la parola "stabilite" e' sostituita con la parola "consigliate".
Nel secondo comma, alle parole "al diritto processuale civile e al diritto coloniale" vengono sostituite le parole "e al diritto processuale civile".

Art. 27 - e' modificato nel senso che nel secondo comma la parola "deve" e' costituita con la parola "puo'".
Gli articoli 28, 29, 30, 32, 33 e 34 sono soppressi.

Art. 35 - e' abrogato e sostituito del seguente:
"I laureati in scienze politiche che intendano conseguire la laurea in giurisprudenza potranno essere iscritti al terzo anno di corso.
I laureati di altre facolta' potranno essere eventualmente iscritti al secondo anno di corso".

Art. 36 - il primo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Della facolta' fanno parte i seguenti Istituti:
1) Istituto di diritto privato e di diritto processuale civile;
2) Istituto di diritto pubblico interno;
3) Istituto di diritto internazionale e di legislazione comparata;
4) Istituto di diritto romano e di storia del diritto;
5) Istituto di diritto del lavoro".

Art. 38 (gia' 35) - e' abrogato e sostituito dal seguente:
"I laureati in giurisprudenza che intendono conseguire la laurea in scienze politiche potranno essere iscritti al terzo anno di corso".

Art. 39 (gia' 36) - della facolta' di scienze politiche fa parte l'istituto di scienze politiche.